FIMMG ME inform@ - (Assistenza primaria)
Norme inerenti l'obbligo di prescrizione per principio attivo
Giovedì, 30 Agosto 2012


La Fimmg rivendica la necessità che il paziente assuma il farmaco che gli abbiamo prescritto ed evidenzia che, per i Medici di medicina generale, la prescrizione viene regolata attraverso l’art. 59 ter della Convenzione che recepisce in toto il D.P.C.M. 18 marzo 2008 e menziona tra gli obblighi del Medico di medicina generale proscrittore anche l’obbligo della AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio che identifica il tipo di farmaco e il produttore).

Le normative entrate in vigore a nostro avviso non solo non procurano nessun risparmio al SSN ma lasciano in capo ai medici tutte le responsabilità medico-legali.

Nell’attuazione della spending review, le terapie croniche e la continuazione delle terapie acute, non vengono modificate e verranno prescritte con le abituali modalità. Cambia fondamentalmente la modalità di non sostituibilità che lede il diritto/dovere del medico nella cura dei propri assistiti.

Si richiama l’attenzione su come il Legislatore sia stato particolarmente attento a subordinare qualsiasi ulteriore disposizione all’atto curativo da parte del Medico e non al solo atto prescrittivo farmacologico, non necessariamente o immediatamente presente. Per cui si ribadisce l’interpretazione d’insieme ed olistica della cura.

Tenuto conto di quanto espresso nella Circolare ministeriale del 3/8/2012, avendo richiesto al ministero un periodo di tolleranza di almeno 60 giorni nell’applicazione della legge e la formulazione di ulteriori circolari interpretative più esaustive e condivise, si ritiene opportuno fornire ai medic
le seguenti indicazioni.

Riguardo alla sintetica motivazione, quando necessaria per apporre la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ (casi 2 e 3 sotto esemplificati), potrà essere riferita a:
  • Motivi clinici, compresi quelli collegati all’anamnesi farmacologica
    In tal caso si consiglia di indicare ''motivi clinici per L.A.S.A.''.
    Tale abbreviazione è l’acronimo di ''Look-Alike/Sound-Alike''.
    Con tale definizione si intende ridurre il rischio clinico per errori nella assunzione dei farmaci dovuti a confusione da parte dei paziente legati alle confezioni dei farmaci stessi (gli anziani o i soggetti fragili possono facilmente commettere errori se si trovano di fronte a nuove confezioni). Tale motivazione dopo la sigla NON SOSTITUIBILE aumenta la possibilità di avere certezza sulle nostre prescrizioni in modo davvero difficilmente contestabile.
  • 1. Paziente con patologia cronica, già in cura:
    Il medico può continuare a prescrivere come prima indicando il farmaco con denominazione propria o con denominazione generica. Il farmacista dovrà indicare al cittadino l’esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.
    La clausola di NON SOSTITUIBILITA’ potrà essere indicata senza motivazione sintetica.
  • 2. Paziente con patologia cronica per il quale si inizia la cura:
    Il medico dovrà sempre indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo. In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico). Il farmacista dovrà indicare al cittadino l’esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta. Se il medico ritiene che il farmaco di marca prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ e deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione. Naturalmente, verificata l’efficacia e la tollerabilità del farmaco effettivamente assunto dall’assistito, le successive prescrizioni seguiranno le modalità di cui al punto precedente.
  • 3. Paziente affetto da un nuovo episodio di patologia non cronica:
    Il medico dovrà indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo nei casi in cui ritenga di utilizzare un farmaco, di cui sono disponibili farmaci equivalenti, con principio attivo mai usato in quello specifico paziente. In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico). Il farmacista dovrà indicare al cittadino l’esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta. Se il medico ritiene che il farmaco di marca prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ e deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione. In tutti gli altri casi di patologia non cronica il medico continua a prescrivere il farmaco con denominazione propria o con denominazione generica già usato in passato ed ad aggiungere la clausola di non sostituibilità senza motivazione.

    Aurelio Lembo
    Vice Segretario FIMMG Messina
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