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''Tribunale di Genova: Guardia medica irreperibile, scatta il carcere'' - Il Sole 24 ore Sanità
Mercoledì, 24 Gennaio 2007


n. 3 del 23 Gennaio 2007 La Giurisprudenza pg. 31


Tribunale di Genova
Guardia medica irreperibile, scatta il carcere

Se il telefonino squilla il medico di guardia deve rispondere, altrimenti si rende colpevole del reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall’articolo 340 del Codice penale, pur evitando l’omissione di atti d’ufficio. Il monito arriva dalla prima sezione del tribunale di Genova con una decisione depositata l’11 luglio 2006 (ud. 3 luglio) e resa nota nei giorni scorsi. Il dottore, responsabile del servizio di guardia notturna presso una Asl ligure, è stato condannato a tre mesi di reclusione, al pagamento dei danni ai familiari di una donna deceduta e al rimborso delle spese processuali e legali. Una durissima lezione per non esser stato reperibile dalle ore 5.10 circa in poi quando non rispose alle «ripetute chiamate di soccorso» nell’interesse di un’anziana, morta poche ore dopo.
Nel corso delle udienze il medico ha negato ogni addebito, spiegando di aver tenuto sempre acceso il telefonino «anche per ragioni private», di non essersi mai assentato dal posto di lavoro e di essersi reso conto dell’accaduto solo il giorno successivo quando aveva letto un biglietto lasciato sull’uscio di casa da un collega. Per la Corte la versione del medico non è credibile: «I molteplici infruttuosi tentativi, sia telefonici sia di persona, di rintracciare l’imputato dimostrano che questi non era proprio presente nella sua stanza. La sua assenza - incalza il collegio - è del tutto ingiustificata e
pertanto integra il reato previsto dall’articolo 340 Cp, la mancata immotivata risposta alla chiamata da parte del pubblico ufficiale tenuto a rispondere a chiunque lo interpelli per motivi attinenti la sua funzione».
La Cassazione (si veda la pronuncia n. 37459/2004), aveva già chiarito la colpevolezza di un medico resosi irraggiungibile, disattivando il cellulare. «Rientra nei doveri d’ufficio rendersi reperibile» e c’è l’obbligo per il medico di guardia di «non allontanarsi» dal proprio recapito o di lasciare «attiva e raggiungibile» un’altra utenza. In questi casi si parla di dolo indiretto o eventuale. Anche se il medico non ha intenzione di commettere un’omissione, il fatto di rendersi irreperibile nell’orario prestabilito «è idoneo a causare l’evento dell’interruzione o della turbativa del servizio pubblico». Un’ulteriore accusa per omissione ci sarebbe stata se il dottore fosse stato rintracciato e avesse risposto negativamente ma, nella circostanza «non manifestò alcun rifiuto poiché si mise in condizione di non poter essere nemmeno interpellato».
G.Mast.
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