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''Il Fisco affila le armi contro i medici ... nel mirino anche MMG, chirurghi e radiologi'' - Il Sole 24 ore Sanità
Mercoledì, 31 Gennaio 2007


n. 4 del 30 Gennaio 2007 Lavoro & Professione pg. 30


STUDI DI SETTORE/ Molte le novità previste dalla Finanziaria per gli strumenti di controllo dei redditi
Il Fisco affila le armi contro i medici
Platea più ampia e sanzioni più severe - Nel mirino anche Mmg, chirurghi e radiologi
Sono numerose le novità previste dalla Finanziaria 2007 sugli studi di settore che interessano sempre più gli operatori del mondo della Sanità.
Sono, infatti, soggetti agli studi di settore le seguenti categorie di professionisti: studi medici generici convenzionati o meno col Servizio sanitario nazionale; studi di radiologia e radioterapia; prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; altri studi medici e poliambulatori specialistici; attività professionali paramediche indipendenti; attività professionale svolta da psicologi; servizi degli studi odontoiatrici; servizi veterinari; laboratori di analisi cliniche.
Novità e accertamenti. È stata innanzitutto ampliata la platea dei contribuenti interessati innalzando la soglia di esclusione, dai precedenti 5.164.569 euro di ricavi o compensi a 7,5 milioni di euro. Viene poi ridotto a tre anni il periodo di tempo “massimo” entro il quale gli studi vanno revisionati e vengono previsti valori di coerenza di cui si dovrà tener conto nell’elaborazione e revisione.
Per chi non dichiara quanto previsto dallo studio di settore viene esplicitamente previsto che costituisce presunzione grave, precisa e concordante, su cui fondare l’accertamento, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore approvato per la specifica attività svolta. In altre parole, in presenza del suddetto scostamento e delle altre condizioni già previste (articolo 10 della legge 146/1998), l’Amministrazione è legittimata a procedere all’accertamento anche in assenza del riscontro di ulteriori gravi incongruità. Questa interpretazione è stata anche di recente confermata dal governo rispondendo a un’interrogazione parlamentare.
A beneficio, invece, dei contribuenti che dichiareranno ricavi o compensi pari o superiori alle risultanze degli studi di settore, anche per effetto di adeguamento, viene prevista una “franchigia” che li protegge da ulteriori accertamenti induttivi.
In particolare viene disposto che l’amministrazione finanziaria non può procedere a ulteriori accertamenti di tipo analitico-presuntivo, basati su presunzioni semplici, nei confronti di quei contribuenti risultati congrui, anche per effetto di adeguamento, rispetto agli studi di settore, qualora i ricavi o compensi non dichiarati siano pari o inferiori al 40 per cento di quelli dichiarati e, comunque, non superiori a 50mila euro. In caso di rettifica, l’ufficio dovrà motivare, nell’atto di accertamento, le ragioni che inducono a disattendere le risultanze degli studi in quanto inadeguate a stimare correttamente i ricavi o compensi attribuibili potenzialmente al contribuente.
Applicazione e sanzioni più aspre. L’ulteriore novità concerne le cause di esclusione. Infatti viene previsto che non trovano applicazione gli studi nei confronti dei contribuenti che abbiano iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta, tranne in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Fino a oggi l’inizio o la cessazione di attività in corso d’anno costituiva sempre e comunque causa di esclusione dagli studi.
Vengono poi inasprite le sanzioni per l’omessa o infedele compilazione dei dati richiesti nei modelli degli studi. Sono, infatti, innalzate le sanzioni già previste ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, in caso di infedele dichiarazione.
In particolare, per le sanzioni previste per questo tipo di violazione - da un minimo del 100% a un massimo del 200% dell’imposta - è disposta la maggiorazione di un ulteriore 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché nel caso di indicazione, da parte del contribuente, di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti.
La maggiorazione non opera se, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il maggior reddito accertato non è superiore al 10% di quello dichiarato e, ai fini Iva, la maggior imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile non è superiore al 10% di quella dichiarata.
Antonio Iorio
Alberto Santi
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