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E' illegittimo il mancato riconoscimento del punteggio, ai fini dela formazione delle graduatorie di MG, per l'astensione obbligatoria per gravidanza e per il puerperio durante il periodo di incarico a tempo determinato e indeterminato.
Lunedì, 5 Febbraio 2007

Nelle graduatorie regionali provvisorie dei Settori AP, CA, EST valide per l'anno 2007 e pubblicate nella G.U.R.S. n. 3 del 19 Gennaio 2007 Suppl. Ord., non sono stati riconosciuti, alle colleghe interessate, i punteggi relativi ai periodi di gravidanza e puerperio ed anzi sono stati decurtati, in modo retroattivo, anche quelli precedentemente assegnati nelle graduatorie trascorse.
Apparentemente il comma 1 dell'Art. 16 del nuovo ACN non vede più elencato tra i titoli di servizio per la formazione delle graduatorie il periodo di "astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo determinato e indeterminato nell'area della medicina generale", così come invece era previsto dal precedente D.P.R. 270/00 all'Art. 3, comma 1, capo II, lettera i).
Ciò non significa che tale periodo di sospensione, totale o parziale, dell'attività convenzionale non debba essere comunque calcolato ai fini della formazione delle graduatorie di cui sopra. Infatti con il nuovo ACN l'indicazione della gravidanza e del puerperio all'interno dell'Art. 16 (Titoli per la formazione delle graduatorie) è diventata del tutto pleonastica, in quanto l'Art. 18, al comma 6, recita espressamente: "Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la sospensione dell’attività di medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio".
Questo significa che la gravidanza (Art. 18, comma 4) ed il puerperio (Art. 18, comma 3, lettera a) sono a pieno titolo semplici cause di sospensione dell'attività convenzionale (e non del rapporto convenzionale), e pertanto tali periodi vanno obbligatoriamente conteggiati come previsto dall'Art. 16 relativamente alle normali attività della Medicina Generale (per esempio lettere a) e c), capo II, comma 1 dell'Art. 16).
Il comma 6 dell'Art. 18 del Nuovo ACN 23 marzo 2005 cita e fa espresso riferimento, oltre che al comma 3 (puerperio) ed al comma 4 (gravidanza), anche al comma 2 che tratta anche l'inabilità temporanea (infortunio e malattia nello svolgimento e no delle attività professionali convenzionate).
Alla luce di quanto sopra, l'interpretazione ed il conseguente operato dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia ci appare del tutto illegittimo.
Invitiamo, pertanto, i medici interessati a presentare ricorso amministrativo per vedere riconosciuto il loro diritto. I vertici regionali di questa organizzazione sindacale, nelle persone del dott. Saverio La Bruzzo, Presidente regionale della FIMMG, e della dott.ssa Palma Arezio, Segretario regionale del Settore CA, hanno già richiesto una convocazione del Comitato permanente regionale, perchè esprima un autorevole parere sull'argomento.
Stefano Leonardi
Segretario provinciale
FIMMG Messina
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