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''Sanita': Cassazione, medico di base 'ruba' pazienti a colleghi? Deve risarcire danni'' - Adnkronos Salute
Mercoledì, 16 Maggio 2007






Roma, 16 mag . (Adnkronos Salute) - Il medico di base che 'strappa' i pazienti ad altri colleghi convenzionati con la Asl può essere chiamato a risarcirli per i danni arrecati. Lo sottolinea la Cassazione in una sentenza della prima sezione civile con la quale ha affrontato il caso di una dottoressa della provincia di Padova, Claudia C., la quale, convenzionata per il Comune di Mestrino, era stata autorizzata all'apertura di un secondo ambulatorio nel comune di Viggiano, con l'obbligo di non trasferirvi l'ambulatorio principale. Un'autorizzazione concessale, come rileva la Suprema Corte nelle motivazione della sentenza 11.000, con l'improvvisa scopertura della sede di Viggiano. Sennonché, quel posto venne coperto con la nomina di un titolare, il dottor Giorgio P. e alla dottoressa venne concesso di conservare nell'elenco dei propri pazienti residenti in quel comune soltanto quelli che fossero risultati eccedenti le 1.500 unità. La dottoressa, però, aveva continuato a visitare 1.607 assistiti del comune di Viggiano, pur avendo rinunciato all'assegnazione del secondo posto di medico convenzionato disponibile in quel comune. Da qui la denuncia del medico della Asl titolare, che si era sentito danneggiato dal fatto che la collega continuasse a sottrargli i pazienti. Denuncia accolta dal tribunale di Padova, che nel luglio del 1997 condannava Claudia C. a risarcire il medico con 12 mila euro, calcolando che il danno risarcibile andasse individuato nella perdita conseguita al ritardo di circa un anno nell'acquisizione della scelta di circa 500 pazienti, perdita pari a circa 2.5000 euro mensili per paziente. E ora la Suprema Corte, respingendo il ricorso della dottoressa, ha convalidato questo verdetto. Inutilmente Claudia C. si è rivolta alla Cassazione sostenendo il diritto alla libera scelta del medico curante e, soprattutto affermando che in un comune dove operi un solo medico generico, il paziente ha diritto a rivolgersi a medici residenti in altro comune che a loro volta non possono rifiutare l'assistenza. Piazza Cavour ha bocciato il ricorso sottolineando che "in ossequio alla libertà di scelta del medico, il paziente può ottenere deroga per l'assistenza da parte di un medico di altro comune solo alla duplice condizione che in un comune si verifichi una situazione di cosiddetto monopolio oggettivo in ragione del ridotto numero di abitanti che consenta l'assegnazione in quell'area di un solo medico e che, comunque, la deroga operi con singoli provvedimenti autorizzatori per assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti che la richiedono alla competente Unità sanitaria". Situazione, questa che non si è verificata nel caso in esame dove la dottoressa, convenzionata in un altro comune, continuava a sottrarre pazienti al collega divenuto titolare. Da qui il rigetto del ricorso della dottoressa che è stata inoltre condannata a 1.600 euro di spese processuali. (Adnk/Adnkronos Salute)
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