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''Disposizioni relative alla medicina in associazione'' - D.A. 11 dicembre 2007, GURS n. 2 dell'11 Gennaio 2008.
Venerdì, 11 Gennaio 2008


Sulla Gazzetta ufficiale n. 2 di oggi, 11 Gennaio 2008, è stato pubblicato il D. A. 11 dicembre 2007:''Disposizioni relative alla medicina in associazione''.
Ai sensi di tale Decreto, i medici di Medicina generale che svolgono la propria attività nelle forme associative devono presentare apposita istanza, in carta semplice, secondo gli schemi degli allegati "A" (medicina di gruppo), "B" (associazione mista), "C" (medicina in rete), "D" (associazione semplice), alle rispettive aziende unità sanitarie locali, competenti per territorio, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate al di fuori dei termini previsti dal presente bando.
L'istanza, unica per tutti i componenti dell'associazione, dovrà essere corredata dell'atto costitutivo dell'associazione, munito degli estremi di protocollo dell'ordine dei medici competente.
Ciascuna azienda unità sanitaria locale formulerà distinte graduatorie provinciali degli aventi titolo alle indennità per l'attività svolta nelle varie forme associative, secondo il criterio dell'anzianità di costituzione dell'associazione, procedendo dalle forme più evolute verso forme più semplici e precisamente: medicina di gruppo, associazione mista, medicina in rete e associazione semplice.
Fermo restando che i componenti di un'associazione possono percepire una sola delle indennità di cui agli articoli precedenti, qualora un'associazione, che abbia presentato separate istanze, risulti inserita utilmente nella graduatoria della forma associativa più evoluta, verrà automaticamente esclusa dalle graduatorie predisposte per le altre forme associative.
I componenti che si siano inseriti successivamente in un'associazione precedentemente costituita, saranno inclusi nella relativa graduatoria secondo la propria anzianità di partecipazione all'associazione stessa.
Le aziende unità sanitarie locali, entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, dovranno provvedere, previa verifica della documentazione prodotta, alla corresponsione delle predette indennità.
Ferme restando le percentuali come sopra definite, qualora, a livello provinciale, i sanitari aventi diritto ad una delle indennità risultassero inferiori alle percentuali stabilite, l'azienda unità sanitaria locale provvederà, se necessario, a stornare il budget rimasto alle altre indennità.
In calce a questa pagina sono disponibili per il download:
Il Decreto e gli allegati "A" (medicina di gruppo), "B" (associazione mista), "C" (medicina in rete), "D" (associazione semplice).
Links & allegati
Documento Adobe Acrobat (PDF)Il Degreto 11 dicembre 2007
Documento Adobe Acrobat (PDF)Allegato''A'' (medicina di gruppo)
Documento Adobe Acrobat (PDF)Allegato ''B'' (associazione mista)
Documento Adobe Acrobat (PDF)Allegato ''C'' (medicina in rete)
Documento Adobe Acrobat (PDF)Allegato ''D'' (associazione semplice)
Avvertenza
I documenti sono qui riprodotti solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.
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