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Continuità assistenziale: il TAR della Sicilia condanna l’Assessorato Regionale alla Sanità e gli impone la pubblicazione degli incarichi vacanti di Guardia medica.
Giovedì, 28 Febbraio 2008


Per effetto di un ricorso avanzato da un medico della provincia di Agrigento, il TAR della Sicilia, Sezione prima, con sentenza n. 91 del 21.01.2008, ha condannato l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia per non aver adempiuto alla individuazione delle zone carenti di continuità assistenziale dal 2002 in poi, così come previsto dall'ACN.
Il cuore della sentenza: '' ... alcuna refluenza sull’obbligo di provvedere può avere il processo di riorganizzazione del servizio attualmente in itinere ad opera della Regione; pertanto deve rilevarsi che la sostanziale inerzia delle Amministrazioni procedenti risulta contraria alla disposizione dell’art. 2 L. 241\90, il quale prevede che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, da emettere (nel caso in esame, in cui non risulta esservi diverso termine prefissato per legge o per regolamento) nel termine di novanta giorni dall’avvio del procedimento''.
La sentenza inequivocabilmente chiarisce che le procedure di riorganizzazione del servizio di Continuità assistenziale avviate dalla Regione Siciliana, compreso il Piano di rientro, non annullano l'obbligo contrattuale della ricognizione delle carenze e della loro pubblicazione: la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
Il TAR ha imposto, con questo atto, all'Assessorato alla sanità di assumere entro 30 giorni un provvedimento in merito ed in caso di ulteriore inerzia da parte sua ha già individuato un ''commissario ad acta'', nella persona del Segretario Generale pro tempore della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, per provvedere in tal senso entro 30 giorni dalla scadenza dei termini fissati.
In risposta all'obbligo imposto dal TAR l'Assessorato con nota prot. 630 del 18 febbraio u.s., a firma del Dirigente generale, Dott. Luigi Castellucci, ha invitato le AA.UU.SS.LL. siciliane ad individuare il ''25% degli incarichi vacanti di continuità assistenziali accertati alla data del 1° marzo 2008''.
Gli incarichi saranno assegnati attingendo alla graduatoria regionale di settore valida per l'anno 2008, in corso di approvazione definitiva.
Le Aziende devono trasmettere le carenze individuate entro il 31 marzo 2008 al fine di consentirne la successiva pubblicazione sulla GURS.
La mancata risposta delle AA.UU.SS.LL. entro tale data equivarrà a ''rilevazione negativa'' da parte loro.
La pubblicazione del 25% delle carenze viene ritenuta dall'Assessorato provvedimento sufficiente a ottemperare alla sentenza del TAR e alle norme contrattuali contenute nell'ACN ma che non inficia il processo di "razionalizzazione del sistema" che prevede dal 1° gennaio 2009 la soppressione di 22 presidi di guardia medica.
Nonostante l'assoluta evidenza degli obblighi imposti dal TAR l'Assessorato gioca al ribasso, umiliando con un insignificante 25% le aspettative dei medici siciliani, soprattutto alla luce del fatto che fino al 50% delle carenze individuate possono andare a trasferimento.
Non è l'unico procedimento giudiziario in corso per il riconoscimento di tale diritto ma è il primo che fa chiarezza sugli obblighi contrattuali dell'Assessorato, indipendentemente dai suoi progetti di riorganizzazione del servizio che, tra l’altro, vanno avanti ormai da ben ''sette anni''.
Nei prossimi giorni andrà nella competente ''aula giudiziaria'' l'azione legale sostenuta dalla FIMMG di Messina ed avanzata da circa cinquanta colleghi della nostra provincia.
In calce a questa pagina, per la visione o il download, sono presenti la sentenza del TAR del 21 gennaio e la conseguente nota assessoriale del 18 febbario 2008.
Stefano Leonardi
Segretario provinciale
FIMMG Messina
Continuità assistenziale
Links & allegati
Documento Adobe Acrobat (PDF)La sentenza del TAR Sicilia n.91/2008
Documento Adobe Acrobat (PDF)La nota assessoriale del 18/02/2008
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