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G.U.R.S. 10 Novembre 2006 n. 52 - D.A. Sanità 3 Ottobre 2006: ''Annullamento dei commi 4 e 5 dell'art. 12 dell'accordo regionale di assistenza primaria, relativo agli istituti normativi ed economici di cui all'ACN dei MMG''.
Venerdì, 10 Novembre 2006

E' stato pubblicato sulla G.U.R.S. di oggi, n. 52, il Decreto Assessoriale 3 Ottobre 2006: ''Annullamento dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dell'accordo regionale di assistenza primaria, relativo agli istituti normativi ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale''.
Annullando i commi 4 e 5 dell'art. 12 dell'A.I.R. (Revoche e ricusazioni), si applicano le disposizioni di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. n. 270/2000, come rinnovato dall'art. 42, commi 6 e 7, dell'A.C.N. 23 marzo 2005.
Pertanto, ai sensi del Decreto pubblicato oggi, "in caso di trasferimento di residenza l'azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'azienda di provenienza del cittadino stesso affinché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le aziende che aggiornano l'archivio assistiti utilizzando le informazioni anagrafiche dei comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre aziende, alla revoca d'ufficio. L'azienda è tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessato entro tre mesi dall'evento".
Links & allegati
Documento Adobe Acrobat (PDF)Il Decreto Assessoriale 3 Ottobre 2006
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